(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 38  del
                          23 ottobre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009 
 
  1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali  in
materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) Al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'elenco
e' aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio  regionale
con cadenza annuale, in base ai  criteri  e  modalita'  stabiliti  da
apposito  bando  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Consiglio
regionale.». 
    b) Dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 
  «1-quinquies. Alla nomina degli  organi  di  amministrazione  degli
Enti  regionali  provvede  il   Consiglio   regionale,   secondo   le
disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio,  tra
gli iscritti in un Elenco regionale  dei  componenti  gli  organi  di
amministrazione (di seguito  denominato  Elenco)  predisposto  tenuto
conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia. 
  1-sexies. Ciascun soggetto  puo'  essere  assegnato  all'organo  di
amministrazione di un solo Ente regionale. 
  1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma  1-quinquies
provvede il  competente  Servizio  del  Consiglio  regionale  tramite
avviso  pubblico,  in  cui  sono   fissati   i   requisiti   per   la
partecipazione. L'Elenco e' aggiornato annualmente. 
  1-octies. In caso di entrata in vigore di  nuove  disposizioni  che
comportino nomine regionali, il  competente  Servizio  del  Consiglio
regionale    provvede    all'integrazione    dell'Elenco     mediante
pubblicazione di specifico avviso pubblico.»; 
    c) Al comma 3, le parole «e dell'assenza di sentenze di  condanna
penale  passate  in  giudicato  per  delitti   contro   la   pubblica
amministrazione» sono soppresse; 
    d) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Regione, in attuazione  dell'articolo  42,  comma  4,  dello
Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei  due
generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.»; 
    e) Il comma 5 e' abrogato.