(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 23 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009 1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'elenco e' aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalita' stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.». b) Dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia. 1-sexies. Ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale. 1-septies. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1-quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco e' aggiornato annualmente. 1-octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.»; c) Al comma 3, le parole «e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione» sono soppresse; d) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.»; e) Il comma 5 e' abrogato.